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Diritti del consumatore




È considerata pubblicità ingannevole

         Quella propaganda che in qualunque modo, compresa la presentazione, può indurre in inganno le persone a cui è rivolta o che essa comunque raggiunge. Qualsiasi forma di propaganda deve essere palese, veritiera e corretta, mentre è bandito ogni tipo di pubblicità subliminale, cioè capace di condizionare il pubblico attraverso stimoli che, pur rimanendo al di sotto della soglia della coscienza, sono percepiti e memorizzati dal subcosciente.
La legge definisce esplicitamente ingannevole una pubblicità solo in due ipotesi: quando si riferisce a prodotti suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori e non ne dà opportuna avvertenza; quando rischia di danneggiare i minori, minacciandone, anche indirettamente, la sicurezza o approfittando della loro inesperienza; o perché, utilizzando bambini e adolescenti nei suoi messaggi, può abusare dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Per il resto la legge rinvia alla valutazione caso per caso, con particolare riguardo: alle caratteristiche dei beni o dei servizi pubblicizzati al prezzo e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario

Altre due regole importanti da ricordare sono:
La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile;

I termini garanzia, garantito o simili possono essere impiegati solo se accompagnati dall'indicazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

Pubblicità radiotelevisiva  

In generale, la pubblicità radiofonica e televisiva non può offendere la dignità della persona. Più in dettaglio, essa non deve: evocare discriminazioni di razza, di sesso e di nazionalità; offendere convinzioni religiose e ideali; indurre a comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l'ambiente; infondere pregiudizi nei minori. 
Limitazioni ancora più precise sono state introdotte in materia di tabacco, bevande alcoliche e tutela dei minori. 
Infine, la pubblicità radiotelevisiva non deve pregiudicare lo sviluppo fisico e morale dei minorenni esortandoli ad acquistare un prodotto o un servizio o a persuadere gli adulti a farlo; abusando della fiducia che ripongono in genitori, insegnanti o altre persone; mostrando senza motivo minorenni in situazioni pericolose.

Chi tutela i nostri diritti
 
Di fronte a una campagna pubblicitaria ingannevole o menzognera, se la pubblicità in questione è causa di un danno economicamente apprezzabile, è possibile rivolgersi al Giudice domandando il risarcimento secondo le regole indicate dal Codice Civile. 
Ma i singoli consumatori (e le loro Associazioni di tutela) possono anche presentare direttamente un ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di inibire (o far cessare) la diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. 
In casi di particolare urgenza è anche possibile richiedere al Garante, in via cautelare e provvisoria, l'immediata sospensione della pubblicità ingannevole. Il Garante decide sul ricorso dopo aver eseguito una specifica istruttoria e se il ricorso viene accolto, vieta la diffusione del messaggio.
Egli può inoltre ordinare la pubblicazione della sua decisione, o di un suo estratto, ed eventualmente la diffusione di una dichiarazione di rettifica, in modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre i suoi effetti.
Nei confronti dei messaggi pubblicitari ingannevoli è inoltre possibile richiedere l'intervento del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, un organismo di natura privata deputato ad applicare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sottoscritto dai principali operatori della comunicazione e dalle maggiori aziende. 
Se il Giurì riconosce che un messaggio pubblicitario non è conforme al Codice di Autodisciplina, ne può vietare la diffusione attraverso i mezzi di informazione. 
Una volta iniziato il procedimento davanti al Giurì, le parti interessate possono accordarsi per evitare l'apertura di un'analoga procedura davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Anche se il ricorso al Garante è già stato presentato, o viene presentato successivamente da qualcun altro, ogni interessato può chiedere a questa autorità di sospendere -per non più di 30 giorni- il relativo procedimento in attesa della pronuncia del Giurì. 
In materia di pubblicità radiotelevisiva, infine, si può ricorrere all'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria al quale possono essere segnalate tutte le violazioni alla vigente disciplina del sistema radiotelevisivo, comprese quelle riguardanti le norme in materia di pubblicità che ledono anche gli interessi del singolo utente. 
È opportuno che la segnalazione venga fatta per scritto, con un'esposizione particolareggiata dei fatti che la giustificano e la firma dell'interessato.
Indirizzi

>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato      
via Liguria 26 - 00187 Roma 
tel. 06/481621

>Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria
via Larga 15 - 20122 Milano 
tel. 02/58303717 

>
Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria
via Santa Maria in Via 12 - 00187 Roma 
tel. 06/699871

 

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